Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 16
CAPO II. SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL SERVIZIO
Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita temporanea proveniente da causa di servizio, c) infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'articolo 4. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta, a domanda o di autorita', pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa per motivi privati e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.