Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 137
PARTE TERZA Disposizioni comuni ai sottufficiali ed ai militari di truppa
Agli appartenenti al Corpo in servizio permanente o continuativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per infermita' continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 77 . In ogni caso i periodi di licenza straordinaria per infermita', usufruiti nel quinquennio, si computano ai fini della determinazione del periodo massimo di aspettativa spettante ai sensi della presente legge.