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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 137

PARTE TERZA Disposizioni comuni ai sottufficiali ed ai militari di truppa

In KraftAmtlicher Text

Agli appartenenti al Corpo in servizio permanente o continuativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per infermita' continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 77 . In ogni caso i periodi di licenza straordinaria per infermita', usufruiti nel quinquennio, si computano ai fini della determinazione del periodo massimo di aspettativa spettante ai sensi della presente legge.