Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 131
TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La denominazione del grado di guardia scelta del Corpo e' sostituita da quella, di appuntato. Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio continuativo gli appuntati e le guardie del Corpo che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma.