Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 123
CAPO II PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In caso di corresponsabilita' fra militari di truppa e sottufficiali e ufficiali del Corpo per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dell'appartenente alla categoria superiore. Il Ministero, sino a quando non siano convocati la Commissione di disciplina o il Consiglio di disciplina, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.