Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 119
TITOLO VI DISCIPLINA CAPO I SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 89; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 109, lettera c); c) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, n. 6, dell'articolo 116.