Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 115
TITOLO IV MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO
Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, pero', il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.