Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 112
TITOLO IV MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO E IN CONGEDO ASSOLUTO
Il militare di truppa del Corpo in congedo e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo. Il Militare di truppa in congedo puo' trovarsi: a) in congedo illimitato; b) in servizio temporaneo per richiamo. Il militare di truppa in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo. Il militare in servizio temporaneo e' soggetto allo leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria dei militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili.