Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 110
TITOLO III MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 109, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita' se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.