Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 104
TITOLO III MILITARI DI TRUPPA IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA
Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinate. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre.