Legge 15 febbraio 1963, n. 281 Art. 28
CAPO V. NORME FINALI E TRANSITORIE
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CAPO V. NORME FINALI E TRANSITORIE
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.