Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 15 febbraio 1963, n. 281 · Legge 15 febbraio 1963, n. 281 — Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi

Legge 15 febbraio 1963, n. 281 Art. 25

CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI

In KraftAmtlicher Text

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanita' secondo le rispettive competenze. Per quanto non e' espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((Ferme restando le norme di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale e' avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso. In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa)) .