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Legge 14 febbraio 1963, n. 156 · Legge 14 febbraio 1963, n. 156 — Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

Legge 14 febbraio 1963, n. 156 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni, e' mantenuto in vigore, con decorrenza, dal 1 gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149 . Tale contributo e' elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.