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Legge 11 febbraio 1963, n. 79 · Legge 11 febbraio 1963, n. 79 — Mantenimento a favore del personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di eta'

Legge 11 febbraio 1963, n. 79 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le quote di aggiunta di famiglia, spettanti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, al personale statale in attivita' di servizio e quelle spettanti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, ai titolari di pensioni o assegni indicati negli articoli 2 e 9 della predetta legge, competono, fermi restando gli altri criteri e condizioni, anche per i figli maggiorenni, qualora frequentino l'Universita', per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta'.