Legge 11 febbraio 1963, n. 480 Art. 19
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955-56 (articolo 14).. L. 80.838.746.269 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 17) L. 54.323.219.676 -------------------- Residui passivi al 30 giugno 1956... L. 141.161.965.945