Legge 11 febbraio 1963, n. 479 Art. 52
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme: Somme rimasto da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1951-52 (articolo 48).. L. 60.163.448 - Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 50) L. 66.371.973 - ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 126.535.421 -