Legge 11 febbraio 1963, n. 479 Art. 23
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1951-52, (articolo 19)......................... L. 1.750.472.230,70 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 23) L. 688.708.876 ------------------------ Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 2.439.181.106,70