Legge 11 febbraio 1963, n. 477 Art. 95
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertato per la competenza propria dell'esercizio 1950-51 (articolo 91).. L. 15.113.095.293,73 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 93) L. 5.872.174.419,17 ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 20.983.269.712,90