Legge 11 febbraio 1963, n. 477 Art. 51
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1950-51 (articolo 47).. L. 201.346.114,36 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti(articolo 49) L. 53.591.221,66 ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 254.937.336,02