Legge 11 febbraio 1963, n. 477 Art. 30
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti nelle. seguenti somme: Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1950-51 (articolo 26)......................... L. 1.807.782.773,13 Somme rimaste da pagate sui residui degli esercizi precedenti(articolo 28) L. 33.234.583,20 ----------------------- Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 1.841.017.356,63 AMMINISTRAZIONI DEL FONDO PER IL CULTO