Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 6Misure contro la discriminazioni di bandiera
TITOLO I TASSE E SOPRATASSE DI ANCORAGGIO Capo I TASSA DI ANCORAGGIO
Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.