Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 55
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318 , e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305 , nonche' tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.