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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 48Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli

TITOLO III DEVOLUZIONE DEL PROVENTO DI ALCUNE TASSE

In KraftAmtlicher Text

Il provento della tassa supplementare di ancoraggio, riscossa nei porto di Napoli ai sensi dell'articolo 23, e' devoluto al locale Ente autonomo del porto. Il provento della tassa sui passeggeri di cui all'articolo 30, e' devoluto in parti uguali allo Stato e all'Ente suddetto. La parte devoluta all'Ente deve essere destinata alle spese, per il funzionamento della stazione marittima; l'eventuale eccedenza sara' accantonata e destinata alla esecuzione di nuove, opere ed attrezzature