Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 45Esenzione dai pagamento della tassa
CAPO IV TASSA SUI CARRI FERROVIARI E SUGLI AUTOMEZZI
Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'articolo 44 gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.