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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 40Merci esenti dal pagamento della tassa sulle merci

Capo III TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI

In KraftAmtlicher Text

Sono esenti dalle tasse di cui agli articoli precedenti: a) i pacchi postali, le provviste di bordo, il piccolo bagaglio personale; b) i materiali trasportati a bordo di una nave per essere adibiti come zavorra sempre che non si tratti di merce o per eseguire riparazioni nell'ambito del porto e tutti gli oggetti, qualunque ne sia la specie, che vengano trasferiti a terra per essere riparati e quindi reimbarcati; c) il carbone, la nafta e gli altri combustibili destinati al consumo di bordo nei limiti della quantita' occorrente per compiere il viaggio; d) il carbone fossile proveniente dall'estero e diretto in transito all'estero, quando la quantita' del carbone raggiunga almeno le 100.000 tonnellate annue; e) i fusti, cassoni e recipienti vuoti in genere quando debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato; f) i materiali relativi al segnalamento marittimo; g) sotto condizione di reciprocita' le merci destinate ai rappresentanti di governi esteri, accreditati nello Stato purche' risultino giunte dall'estero con diretta destinazione ai rappresentanti stessi; h) le merci destinate alla Citta' del Vaticano i) le merci donate, a scopo di assistenza sociale, allo Stato o ad enti, istituti ed organismi i quali, riconosciuti dallo Stato, perseguano tale finalita'.