Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 34Tassa sulle merci di Livorno, Civitavecchia e Brindisi
Capo III TASSA SULLE MERCI SBARCATE, IMBARCATE E IN TRANSITO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA, NAPOLI, LIVORNO, CIVITAVECCHIA, TRIESTE, SAVONA E BRINDISI
Nei porti di Livorno. Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci di cui alle lettore a) e b dell'articolo precedente e' rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate. Nel porto di Livorno si applica altresi' sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica, nella seguente misura; lire 4, quando trattasi fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 9, quando trattasi di cereali; lire 15, quando, trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa; lire 30, per tutte le altre merci. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1974, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 117)) .