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Legge 9 febbraio 1963, n. 82 · Legge 9 febbraio 1963, n. 82 — Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 26Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio

Capo III TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA

In KraftAmtlicher Text

La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e' dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.