Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 26Esenzione da pagamento della tassa supplementare d'ancoraggio
Capo III TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA
La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'articolo 23 non e' dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando, la nave e' esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.