Legge 9 febbraio 1963, n. 82 Art. 21Esecuzione dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per fusti e recipienti vuoti
Capo II SOPRATASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA
Sono esenti dal pagamento della sopratassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.