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Legge 9 febbraio 1963, n. 294 · Legge 9 febbraio 1963, n. 294 — Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'art. VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica

Legge 9 febbraio 1963, n. 294 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.