Legge 9 febbraio 1963, n. 160 Art. 9
CAPO I DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni: a) elegge il presidente ed il vicepresidente; b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione; c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge; d) delibera l'investimento delle disponibilita' patrimoniali; e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnato ad altri organi; f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa; g) provvede alla nomina del direttore della Cassa^; h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo)) . ((3))
------------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 30 dicembre 1991, n. 414 , ha disposto (con l'art. 40) che la modifica avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta pubblicazione.