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Legge 9 febbraio 1963, n. 160 · Legge 9 febbraio 1963, n. 160 — Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Legge 9 febbraio 1963, n. 160 Art. 44

In KraftAmtlicher Text

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. Entro l'undicesimo mese il commissario e' tenuto a indire le elezioni dei delegati.