Legge 9 febbraio 1963, n. 160 Art. 4
CAPO I DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA
Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.