Legge 9 febbraio 1963, n. 160 Art. 2
CAPO I DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione. La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'. Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.