Legge 9 febbraio 1963, n. 148 Art. 3
L' articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , e' modificato come segue: "Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".
L' articolo 4 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , e' modificato come segue: "Le indennita' previste dalla presente legge non possono cumularsi con le indennita' parlamentari".