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Legge 9 febbraio 1963, n. 148 · Legge 9 febbraio 1963, n. 148 — Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennita' di carica e il rimborso di spese agli amministratori comunali e provinciali

Legge 9 febbraio 1963, n. 148 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' art. 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208 , e' modificato come segue: "Ai sindaci dei Comuni puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti: 1) Comuni fino a 1000 abitanti fino a lire 10.000; 2) Comuni da 1.001 abitanti a 3.000 fino a lire 20.000; 3) Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 fino a lire 50.000; 4) Comuni da 10.001 abitanti a 30.000 fino a lire 70.000; 5) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000 fino a lire 90.000; 6) Comuni da 50.001 abitanti a 100.000 fino a lire 120.000, compresi tutti i capoluoghi di provincia; 7) Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 fino a lire 180.000; 8) Comuni da 250.001 abitanti a 500.000 fino a lire 240.000; 9) Comuni oltre 500.000 abitanti fino a lire 300.000. L'indennita' suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, puo' essere assegnata, nei limiti sopraindicati, all'assessore anziano o delegato".