Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 559
FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1947-48, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1947-48 (articolo 555) ........... L. 285.214.444,07 somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 557) ........... " 320.579.797,94 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1948 ... L. 605.794.242,01 ------------------