Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 317
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio 1944-45 quali risultano dalla deliberazio- ne della Corte dei conti sono stabiliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1944-45 (articolo 313) ........... L. 2.400 - somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 315) ........... " 175.675,31 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 178.075,31 ------------------