Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 307
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1944-45 quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1944-45 (articolo 303) ........... L. 206.130.617,73 somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 305) ........... " 30.043.999,47 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 236.174.617,20 ------------------