Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 300
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1944-45, sono stabiliti, come dalla deliberazione della Corte dei conti, nelle seguenti somme: . somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio 1944-45 (articolo 296) ....................... L. 2.360.142,94 somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 298) ........... " 4.994.206,07 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 7.354.349,01 ------------------