Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 270
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1944-45, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1944-45 (articolo 266) ........... L. 43.830.591,68 somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 268) ........... " 53.697.946,14 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 97.528.540,62 ------------------