Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 209
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1943-44 quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1943-44 (articolo 205) ........... L. 13.163.520,16 somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 207) ........... " 18.582.752,35 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1944 ... L. 31.746.272,51 ------------------