Legge 6 febbraio 1963, n. 546 Art. 127
I residui passivi alla chiusura dell'eserci- zio finanziario 1942-43, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono sta- biliti nelle seguenti somme: somme rimaste da pagare sulle spese accer- tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1942-43 (articolo 123) ........... L. 182.357.811,33 somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 125) ........... " 122.411.797,27 ------------------ Residui passivi al 30 giugno 1943 ... L. 304.769.608,60 ------------------