Legge 6 febbraio 1963, n. 317 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.