Legge 6 febbraio 1963, n. 222 Art. 1
Al fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui al l' articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 775 , per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti: n. 65 assistente capo; n. 210 primo assistente; n. 50 assistente; n. 90 coadiutore Capo; n. 310 primo coadiutore; n. 100 coadiutore; n. 290 primo aggiunto di cancelleria; n. 80 aggiunto di carpenteria; n. 180 primo subalterno; n. 60 subalterno.