Legge 4 febbraio 1963, n. 316 Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 ( legge 16 agosto 1962, n. 1292 ). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.