Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 51Sanzioni disciplinari
TITOLO III Della disciplina degli iscritti
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall'albo.