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Legge 3 febbraio 1963, n. 69 · Legge 3 febbraio 1963, n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 51Sanzioni disciplinari

TITOLO III Della disciplina degli iscritti

In KraftAmtlicher Text

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno; d) la radiazione dall'albo.