Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 42Reiscrizione
CAPO II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Il giornalista cancellato dall'albo puo', a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione e' avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione puo' essere proposta quando si e' ottenuta la riabilitazione.