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Legge 3 febbraio 1963, n. 69 · Legge 3 febbraio 1963, n. 69 — Ordinamento della professione di giornalista

Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 31Modalita' di iscrizione nell'elenco dei professionisti

TITOLO II Dell'albo professionale CAPO I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

In KraftAmtlicher Text

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di residenza; 3) dichiarazione di cui all'articolo 34; 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali. Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione. Nei caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa e' cessata, il Consiglio dell'Ordine puo' concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.