Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 21Attribuzioni al Comitato esecutivo
CAPO II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresi', in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.