Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 17
CAPO II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
Durata in carica del Consiglio nazionale Sostituzioni I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7. (9) ((11))
------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all' articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016". ------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 , convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 12-quater, comma 1) che "I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all' articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 , e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 30 giugno 2017".