Legge 3 febbraio 1963, n. 69 Art. 11Attribuzioni del Consiglio
TITOLO I Dell'Ordine dei giornalisti CAPO I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni: a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attivita' diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni; d) adotta i provvedimenti disciplinari; e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti; g) dispone la convocazione dell'assemblea; h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati; i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.